Per i soggetti non residenti identificati ai fini Iva in Italia non è chiaro il loro ruolo per un contrasto normativo. In relazione alla circolare 13/E/2018 si considerano esclusi dall’obbligo. L’art 1 commi 3 e 3bis del Dlgs 127/2015, stabilisce che devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate una comunicazione telematica comprendente tutte le operazioni effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Pertanto, l’esterometro va prodotto solo in relazione alle transazioni realizzate nei confronti dei soggetti non stabiliti, ma non solo dai soggetti residenti e stabiliti in Italia, ma anche dagli identificati. La situazione non è chiara.
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