All’avvicinarsi dell’avvio della fattura elettronica è sorta, in qualche contribuente, il dubbio relativamente all’obbligo o meno di avere una PEC per gestire correttamente la fatturazione elettronica.
La risposta al dubbio è no. La PEC è uno dei canali possibili attraverso il quale il Sistema di Interscambio può inoltrare documenti al cessionario. Uno ma non l’unico. Ogni soggetto può, infatti, accreditare un canale diverso rispetto alla PEC, anche ricorrendo ad un intermediario che gestisca per suo conto l’interfacciamento con lo SDI. La non obbligatorietà della PEC è ancor più evidente ove il cessionario sia un privato cittadino e non una persona giuridica. Nessuna prescrizione esiste, in norma, in capo al consumatore relativamente alla disponibilità di una casella PEC. Il cedente/prestatore è, infatti, obbligato a trasmettere allo SDI le fatture emesse. Tali fatture saranno pubblicate dallo SDI su un’area riservata accessibile dal consumatore, il quale avrà, però, facoltà di richiedere al cedente copia cartacea del documento stesso.
In sintesi, quindi, non è obbligatorio richiedere e gestire l’indirizzo PEC per poter emettere una fattura elettronica nei confronti dei propri clienti. Al massimo, in assenza di una comunicazione da parte del cliente, di un codice SDI da inserire nel campo destinatario della fattura, potrà essere valorizzato, con l’indirizzo PEC, l’apposito campo nel file XML. In assenza di registrazione da parte del cessionario, lo SDI utilizzerà tale indirizzo per recapitare il messaggio. L’utilizzo di un indirizzo PEC che non sia stato espressamente comunicato dal cessionario come indirizzo di recapito delle Fatture Elettroniche richiede, però, qualche cautela perché tale indirizzo potrebbe essere non in uso alle strutture amministrative ma ad altri soggetti dell’azienda. Sarebbe, quindi, sempre opportuno usare indirizzi comunicati espressamente allo scopo o, in alternativa, utilizzare il codice destinatario generico ‘0000000’ in assenza di comunicazioni da parte del cessionario.
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