Amministrazione e controllo Contabilità

Con l’entrata in vigore del decreto 119 del 23 ottobre 2018, sono stati modificati i termini di detraibilità Iva nei documenti passivi, andando a modificare la prassi, già consolidata, del decreto 50/2017. Infatti, dal 1 gennaio 2019, la data di ricezione, per cui si attribuiva la competenza Iva in base al mezzo di ricezione, verrà sostituita con la data di recapito, comunicata dal Sistema Di Interscambio (SDI) tramite il flusso delle fatture elettroniche. Questo, in termini fiscali, crea una differenza di detraibilità Iva tra l’emittente, il quale versa l’imposta in base alla data di effettuazione dell’operazione, e il destinatario che detrae l’imposta in base alla data ricezione (anche il mese successivo). Il legislatore è intervenuto dando la facoltà, nei mesi che vanno da febbraio a dicembre, di poter portare in detrazione Iva di un dato mese, entro il 15 del mese successivo rispetto alla data di effettuazione dell’operazione. Nel mese di gennaio, o meglio a cavallo d’anno, questa possibilità non è data, per cui le fatture emesse a gennaio per operazioni di competenza dicembre incideranno sulla liquidazione IVA del mese di gennaio e non su quella del mese di dicembre, ritardando così il beneficio finanziario della detrazione.

Nel caso in cui si voglia beneficiare di questa opportunità, sul sistema contabile si dovranno quindi predisporre due diverse procedure per l’identificazione della data in cui poter detrarre l’Iva:

  • Per le operazioni del periodo febbraio dicembre si dovrà utilizzare la data di effettuazione dell’operazione (p.e. data bolla, data pagamento della prestazione per i servizi).
  • per le operazioni a cavallo d’anno si dovrà continuare ad utilizzare la procedura già in essere con l’art. 50, ovvero la data consegna e, dal primo gennaio 2019 la data di ricezione SDI.

Vi ricordo che per l’anno corrente, fino alla chiusura della liquidazione Iva di dicembre 2018, valgono le regole del ex-decreto 50. L’efficacia del decreto 119 si manifesterà solo a partire dalla liquidazione Iva di gennaio 2019, che dovrà essere fatta entro il 15 febbraio 2019.

Non ci sono commenti

Commenta per primo

Lascia un commento Regolamento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *